Statuto dell’Associazione
Art. 1. Costituzione e Denominazione
È costituita l’Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata “Sën Gian”
L’Associazione ha sede legale in Luserna San Giovanni (TO), Strada del Saret 4.
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo Statuto né ad eventuali regolamenti interni.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci.
Art. 2. Scopi e Finalità
L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apartitico, aconfessionale, inclusivo, contrario ad ogni discriminazione anche di genere che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale del territorio su cui essa insiste mediante l’organizzazione e la realizzazione di:
- eventi collettivi anche teatrali e musicali;
- momenti conviviali legati soprattutto alle produzioni ed alle tradizioni loocali;
- momenti di aggregazione artistica allo scopo di espressione e di promozione fornendo a chiunque la possibilità di esprimere le proprie doti creative.
Per la realizzazione di queste finalità l’Associazione si propone la collaborazione stretta con i cittadini, le Istituzioni e le realtà Associative nelle loro differenti espressioni aggregative.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, partecipare ad altre Associazioni con oggetto analogo al proprio, promuovere e partecipare a federazioni di Associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 3. Risorse Economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
- quote associative ordinarie;
- quote associative supplementari, straordinarie o vitalizie;
- donazioni, eredità, erogazioni liberali, lasciti testamentari e legati;
- contributi di Enti pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- partecipazione a bandi pubblici e privati;
- attività di crowdfunding;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, stipulazioni di contratti, emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle Leggi vigenti.
Art. 4. Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:
- di voler partecipare alla vita associativa;
- di voler condividere gli scopi istituzionali;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- di rispettare eventuali regolamenti interni.
I Soci si distinguono in:
- Fondatori;
- Ordinari;
- Sostenitori;
- Vitalizi;
- Straordinari;
- Collettivi;
Sono Soci fondatori coloro che risultano dall’Atto costitutivo dell’Associazione.
Sono Soci ordinari coloro che sono in regola con il pagamento della quota ordinaria annuale di iscrizione all’Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci sostenitori coloro che corrispondono una quota annuale di iscrizione all’Associazione superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci vitalizi coloro che corrispondono una quota tale da considerare vitalizia l’iscrizione all’Associazione; la loro ammissione è straordinaria e viene accettata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci straordinari coloro che corrispondono una quota annuale di iscrizione all’Associazione inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo; la loro ammissione è straordinaria e viene accettata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci collettivi coloro che, corrispondendo la quota annuale di iscrizione all’Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, rappresentano una realtà associativa giuridicamente riconosciuta; la loro ammissione è straordinaria e viene accettata di volta in volta dal Consiglio Direttivo; il Socio collettivo viene rappresentato in Associazione da un solo delegato incaricato dal Socio collettivo stesso con nomina annuale, salvo suo comprovato impedimento.
Per divenire Soci occorre presentare domanda di ammissione ed avere compiuto il diciottesimo anno di età. L’esame ed il conseguente accoglimento della domanda è devoluto alla competenza del Consiglio Direttivo. I Soci hanno diritto ad un voto ciascuno in Assemblea, compresi i Soci collettivi. I Soci hanno diritto a partecipare attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell’Associazione. Tutti i Soci hanno diritto a ricevere ogni anno una relazione sull’attività svolta dall’Associazione.
Tra tutti i Soci esiste parità di diritti e di doveri. I Soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre; non è restituibile in caso di recesso, di perdita o limitazione della qualifica di aderente e non è trasmissibile per alcuna ragione.
L’attività volontaria dei Soci non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al Socio le spese effettivamente sostenute e documentate pertinenti all’attività svolta per l’Associazione.
La qualifica di Socio si perde per
- decesso;
- recesso; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato, se accettata dallo stesso;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi; sono considerati tali il mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari, la morosità nei pagamenti delle quote associative, il comportamento indegno.
Art. 5. Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno diritto:
- a partecipare all’Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, per delineare le linee programmatiche dell’Associazione e per votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina del Consiglio Direttivo;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- a partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- ad usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
- a ricoprire le cariche sociali previste dallo Statuto;
- a dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I Soci sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare gli eventuali regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Art. 6. Emblema
L’Associazione ha il seguente emblema come da allegato al presente Statuto: la denominazione “Sën Gian” scritta in rosso, la parola “Sën”, bordata di nero con cinque piccole virgole e dieresi in giallo, la parola con “Gian”, bordata di nero con cornice gialla e interno rosso.
Art. 7. Quote associative
Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive.
Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale per i Soci fondatori, ordinari, collettivi.
Sono quote associative suppletive le eccedenze rispetto alle quote fissate dal Consiglio Direttivo corrisposte liberamente dai Soci sostenitori e vitalizi.
Le quote dei Soci straordinari, inferiori a quelle ordinarie, sono proposte dagli stessi al Consiglio Direttivo per comprovati motivi di necessità e vengono approvate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Il rinnovo delle quote associative annuali deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo dell’anno di riferimento.
Art. 8. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l’Organo di controllo
Art. 9. L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.
L’Assemblea nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.
La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci. L’Assemblea delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria, recante la data della prima e dell’eventuale seconda convocazione, può avvenire mediante invio postale di lettera semplice, spedizione via fax o e-mail a ciascun interessato, a cura del Consiglio Direttivo, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito web o sulla pagina Facebook dell’Associazione; in tutti i casi deve essere reso noto almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.
Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Ogni Socio avente il diritto di voto può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio avente il medesimo diritto ed ogni Socio non può avere più di una delega. Ogni Socio ha diritto ad un voto solamente. I Soci collettivi hanno diritto anch’essi ad un voto solo; sono rappresentati in Assemblea dal Legale Rappresentante del relativo sodalizio o da un suo delegato per delega scritta del Legale Rappresentante stesso.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci in prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Art. 10. Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 11 (undici) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta per altri tre anni.
Se nel corso del triennio vengono a mancare da 1 (uno) a 5 (cinque) Consiglieri subentrano nella carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni; qualora vengano a mancare più di 5 (cinque) consiglieri, il Presidente deve convocare l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, scegliendoli fra i suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più Consiglieri. L’avviso di convocazione del Consiglio, recante la data della prima e dell’eventuale seconda convocazione, viene inviato via e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente; deve essere reso noto almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci;
- stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;
- compilare il rendiconto contabile;
- fissare le quote di ammissione;
- esaminare eventuali quote suppletive e l’ammissione di Soci straordinari;
- eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
- nominare comitati, commissioni o gruppi di lavoro anche avvalendosi di membri al di fuori del Consiglio Direttivo stesso o dell’Associazione;
- gestire l’ordinaria amministrazione;
- stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati a professionisti, assumere, in via eccezionale e straorinaria, personale dipendente;
- aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione;
- sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione;
- redigere eventuali regolamenti al fine della gestione interna;
- adottare provvedimenti disciplinari.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza per la gestione e la decisione su questioni urgenti. Le riunioni di questo gruppo di persone non hanno vincoli e il loro operato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile successiva.
Art. 11. Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione in ogni evenienza e ne è legale rappresentante. In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione. Il Presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.
Art. 12. Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.
Art. 13. Il Segretario
Al Segretario competono, in accordo con il Consiglio Direttivo, i seguenti compiti:
- la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere visione;
- la diffusione delle notizie e delle comunicazione interne ed esterne;
- l’aggiornamento dell’elenco dei Soci comprese le disponibilità e le risorse individuali;
- la cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell’Associazione.
Art. 14. Il Tesoriere
Al Tesoriere competono, in accordo con il Consiglio Direttivo, i seguenti compiti:
- la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
- l’effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
- la tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- la predisposizione del rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;
- la predisposizione del rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.
Art. 15. Organo di controllo
Qualora l’Assemblea degli Soci lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell’Associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l’organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore Contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’Associazione medesima.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per un triennio e i suoi membri sono nominati dall’Assemblea dei Soci e possono essere rieletti; l’Assemblea dei Soci provvede anche alla nomina del Presidente.
Il Revisore Contabile dura in carica per un triennio, è nominato dall’Assemblea dei Soci e può essere rieletto.
I Sindaci, ovvero il Revisore Contabile, qualora l’Assemblea dei Soci lo ritenga necessario, devono essere nominati tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
All’organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L’organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’Assemblea dei Soci.
L’organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del suo Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell’apposito libro.
Art. 16. Rendiconto contabile
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni anno deve essere redatto dal Consiglio Direttivo, apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.
Il Consiglio Direttivo deve inoltre predisporre il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Entrambi i documenti, accompagnati da una relazione illustrativa, vanno presentati ai Soci in Assemblea.
Art. 17. Fondo Comune
Le quote associative, i contributi, le entrate e i beni acquisiti con le attività dell’Associazione costituiscono il fondo comune della stessa. I singoli Soci, durante la vita dell’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.
Art. 18. Divieto di distribuzione di utili
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 19. Intrasmissibilità della quota o contributo Associativo
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Art. 20. Modifiche allo statuto e scioglimento
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno 5 (cinque) Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea in sede straordinaria.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto in sede di prima convocazione mentre in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti con esclusione delle deleghe.
In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe. La decisione in merito spetta all’Assemblea dei Soci.
Art. 21. Clausola Compromissoria
I Soci si impegnano a non adire le vie giudiziare per dirimere le loro eventuali controversie con l’Associazione, ma a sottoporle all’insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitri già designati.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà all’altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia indicando il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.
Art. 22. Norme di rinvio
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle Leggi vigenti in materia di Associazioni e persone giuridiche private.
Luserna San Giovanni, 02 gennaio 2017